Autore: Luigi Palestini
Categoria: Manutenzione
Gli Evacuatori di Fumo e Calore (EFC) costituiscono una delle misure di protezione attiva dall’incendio. Un evacuatore di fumo e calore, detto anche EFC, è un’apparecchiatura che assicura, in caso di incendio e a partire da un certo istante, l’evacuazione dei fumi e dei gas caldi prodotti dalla combustione, con capacità predeterminata e funzionamento manuale o automatico. Un EFC, inoltre, permette di agevolare l’esodo delle persone presenti e l’azione dei soccorritori rendendone così più efficaci le operazioni. È in grado di proteggere, oltre alle persone, anche le strutture e le merci contro l’azione dei fumi e dei gas caldi, riducendo in particolare il rischio di collasso delle strutture portanti. Infine, ritarda o addirittura evita l’incendio a pieno sviluppo (flashover). Gli EFC fanno parte dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC), che a loro volta si possono dividere in Naturali (SENFC) e Forzati (SEFFC). I SENFC sono in generale utilizzati in combinazione con impianti di rivelazione incendi e sono basati sullo sfruttamento del movimento naturale verso l’alto delle masse di gas caldi generati dall’incendio che, a mezzo di aperture sulla copertura, vengono evacuate all’esterno. Nei SENFC l’EFC è composto da: basamento e organi di fissaggio alla copertura, elementi mobili di chiusura, dispositivi di apertura. Un SENFC, invece, ha come componenti principali, generalmente: gli evacuatori, le barriere al fumo (dispositivi fissati al soffitto che permettono di realizzare nella parte alta del locale un compartimento, detto serbatoio fumo), le aperture per l’afflusso di aria esterna e, chiaramente, l’ambiente da proteggere. I riferimenti tecnici per la progettazione e l’installazione sono la UNI 9494-1, per i SENFC e la UNI 9494-2, per i SEFFC, mentre la UNI 9494-3 descrive le procedure per controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico e manutenzione di entrambi i sistemi. È bene ricordare che le UNI 9494-1 e 2 si applicano ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 mq e un’altezza minima di 3 m nel caso di:
- edifici monopiano;
- ultimo piano di edifici multipiano;
- piano intermedio di edifici multipiano collegabile alla copertura;
Continua…