Autore: Ing. Alberto Pincigher
Categoria: Lavori in quota
Dopo aver trattato nel precedente numero, le varie tipologie di ponteggio e le definizioni dei singoli componenti, si analizzeranno ora le tematiche relative all’ autorizzazione alla costruzione ed impiego, alla relazione tecnica, al progetto, alla documentazione di cantiere.
Un costruttore che intenda costruire e commercializzare un ponteggio in Italia deve ottenere dal Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale un libretto di autorizzazione.
All’articolo 131 del D.Lgs. 81/08 si possono trovare tutti i riferimenti normativi inerenti l’autorizzazione alla costruzione e impiego.
Art. 131 – Autorizzazione alla costruzione e a all’impiego
- La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
- Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.
- Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.
- Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
- L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
- Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.
- Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Continua…